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D.M. LL.PP.. 21/06/2000Art. 7. Accantonamenti 1. Il quadro delle disponibilità finanziarie del programma tiene conto degli accantonamenti per far fronte alle seguenti esigenze finanziarie: -per accordi bonari di cui all’art. 12 del Regolamento emanato con d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554; - per l’esecuzione dei lavori urgenti di cui agli artt. 146 e 147 del Regolamento emanato con d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, ove non sia prevista una riserva da altre poste di bilancio; - per l’esecuzione delle indagini e degli studi necessari a predisporre l’aggiornamento del programma triennale e dell’elenco annuale. Art. 8. Adeguamento dell’elenco annuale a flussi di spesa 1. Ove necessario l’elenco annuale viene adeguato in fasi intermedie, attraverso procedure definite da ciascuna amministrazione, per garantire, in relazione al monitoraggio dei lavori, la corrispondenza agli effettivi flussi di spesa. 2. Al fine di limitare la formazione dei residui passivi le amministrazioni operano le opportune compensazioni finanziarie tra i diversi interventi e in caso di impossibilità sopravvenuta a realizzare un lavoro inserito nell’elenco annuale procedono all’adeguamento dello stesso elenco, o, ove indispensabile, del Programma Triennale. 3. Le operazioni di cui ai precedenti commi sono effettuate nell’osservanza delle norme di bilancio proprie delle varie Amministrazioni Art. 9. Redazione dell'elenco dei lavori da realizzare nell’anno 1. Salvo quanto previsto al precedente articolo 4, l’inclusione di un lavoro nell’elenco annuale è subordinata alla preventiva approvazione della progettazione preliminare. 2. La formulazione dell'elenco annuale è riepilogata nella scheda 7, avendo cura che: - un lavoro o un tronco di lavoro a rete sia inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o più lotti, purché, con riferimento all'intero lavoro, sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state quantificate le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro. In questo caso l'amministrazione deve nominare, nell'ambito del proprio personale, un soggetto idoneo a certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto (art. 14, comma 7, della legge n. 109/94); -i progetti dei lavori degli enti locali siano conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati (art. 14, comma 8, della legge n. 109/94); - l'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici contenga l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonché acquisibili mediante alienazione di beni immobili (art.14, comma 9, della legge n. 109/94); -siano inseriti nell’elenco annuale tutti i lavori che l’amministrazione ritiene di dover realizzare nel primo anno di riferimento del Programma triennale, poiché, ai sensi dell'art. 14, comma 9, delle legge n. 109/94 un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste disponibili tra ì mezzi finanziari dell'amministrazione stessa al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie. Art. 10. Pubblicità del Programma Triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno stesso. 1. Ai fini della loro pubblicità e della trasparenza amministrativa gli schemi dei programmi ed i relativi aggiornamenti annuali, prima dell’approvazione, sono affissi, per almeno 60 giorni consecutivi, nella sede dell'Amministrazione procedente, che può adottare ulteriori forme di informazione nei confronti dei soggetti comunque interessati al programma purché queste siano predisposte in modo da assicurare il rispetto dei tempi di cui al precedente articolo 2, comma 2. 2. Quando il programma dell’Amministrazione è redatto sulla base di un insieme di proposte provenienti da uffici periferici, la pubblicità va effettuata anche presso le sedi dei medesimi uffici. 3. Gli schemi dei programmi ed i relativi aggiornamenti annuali, successivamente alla loro adozione, sono trasmessi all’Osservatorio dei Lavori Pubblici nelle sue articolazioni organizzative (art. 4, comma 14, Legge n. 109/94). Art. 11. Pubblicità 1. Dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il presente decreto è reso accessibile a chiunque ne abbia interesse sul sito web del Ministero dei lavori pubblici www.llpp.it avendo cura che il relativo file possa essere utilizzato dagli utenti del sito. Art. 12. Applicazione semplificata e aggiornamento 1. In sede di prima applicazione della normativa in parola, la programmazione triennale e l'elenco annuale per il 2001 possono essere elaborati in via semplificata, compilando solo le schede n. 3, 4, 5 e 7. 2. Sulla base della concreta esperienza applicativa i soggetti di cui al precedente articolo 1 inviano, entro il 30 marzo di ciascun anno, al Ministero dei lavori pubblici -Ispettorato Contratti, eventuali proposte di integrazione e modifica al presente decreto. Il Ministro dei lavori pubblici, ove ne ravvisi l’esigenza, provvede, entro il 30 giugno di ogni anno, ad approvare le opportune modifiche, procedendo alla integrale nuova pubblicazione del testo nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto si applica dal giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Ai sensi dell’art. 14, comma 11 della Legge n. 109/94 le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute a redigere i Programmi triennali, i loro aggiornamenti annuali e gli elenchi annuali dei lavori, a partire dai documenti da approvarsi per il bilancio preventivo dell’esercizio finanziario 2001. Per le Amministrazioni dello Stato tale obbligo va rispettato in sede di predisposizione dei documenti allegati alla legge di bilancio per il medesimo esercizio finanziario da approvarsi dal Parlamento. Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione. Il Ministro Tabella 1 - Tipologia di intervento Codice descrizione 01 Nuova costruzione 02 Demolizione 03 Recupero 04 Ristrutturazione 05 Restauro 06 Manutenzione ordinaria 07 Manutenzione straordinaria 08 Completamento 09 Ampliamento 99 Altro Tabella 2 - Categorie di opere Codice descrizione 01 Stradali 02 Aeroportuali 03 Ferroviarie 04 Marittime, lacuale e fluviali 88 Altre modalità di trasporto 05 Difesa del suolo 11 Opere di protezione dell'ambiente 15 Risorse idriche 06 Produzione e distribuzione di energia elettrica 16 Produzione e distribuzione di energia non elettrica 07 Telecomunicazioni e tecnologie informatiche 13 Infrastrutture per l'agricoltura 14 Infrastrutture per la pesca 39 Infrastrutture per attività industriali 40 Annona, commercio e artigianato 31 Culto 32 Difesa 33 Direzionale e amministrativo 34 Giudiziario e penitenziario 35 Igienico sanitario 36 Pubblica sicurezza 37 Turistico 08 Edilizia sociale e scolastica 09 Altra edilizia pubblica 10 Edilizia abitativa 11 Beni culturali 12 Sport e spettacolo 30 Edilizia sanitaria 90 Altre infrastrutture pubbliche non altrove classificate 40 Studi e progettazioni 41 Assistenza e consulenza 99 Altro Nota esplicativa alla scheda 2 Attraverso una ricognizione delle “disponibilità finanziarie” nel triennio, l'Am ministrazione determina la quantificazione della capacità di spesa ed il bu dget da destinare alla realizzazione di opere pubbliche, ovvero definisce l'entità delle somme da iscrivere nel bilancio annuale necessarie al perse guimento degli obiettivi che intende darsi. In particolare la ricognizione deve riguardare, in relazione alla specificità di ciascuno dei soggetti individuati dall’art. 2 della legge: 1) le entrate aventi destinazione vincolata per legge - ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci. Per i lavori finanziati con risorse aventi destinazione vincolata per legge, la percentuale prevista dall'art. 31-bis della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, può essere direttamente accantonata sui relativi stanziamenti; 2) le entrate acquisite o acquisibili mediante contrazione di mutuo - le spese iscritte nel bilancio di previsione sulla base del programma, finanziate con l'assunzione di prestiti si considerano impegnate per l'ammontare dei prestiti stessi. Per i lavori finanziati con assunzione di prestiti la percentuale prevista dall'art. 31-bis della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, può essere direttamente accantonata sui relativi stanziamenti; 3) le entrate acquisite o acquisibili mediante apporti di capitali privati - individuazione delle opere suscettibili di gestione economica., le Amministrazioni verificano la possibilità di fare ricorso all'affidamento in concessione di costruzione e gestione o a procedure di project financing [artt. da 37-bis (Promotore) a 37 quinquies (Società di progetto) della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni]; 4) le entrate acquisite o acquisibili mediante trasferimento di immobili ex art. 19, comma 5-ter della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelle acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni. Nel programma triennale debbono essere elencati tutti i beni immobili pubblici, suscettibili - previo esperimento di una gara - di diretta alienazione, anche del solo diritto di superficie. 5) Stanziamenti di bilancio. Le somme iscritte nel bilancio di previsione annuale sulla base del programma si considerano vincolate per l'intero arco temporale previsto per l'attuazione dei singoli interventi. 6) Altre disponibilità finanziarie non comprese nei precedenti casi (ad esempio: rientri da economie sugli stanziamenti non vincolati, rientri derivanti da residui dell'anno precedente). 7) Le quote da accantonare per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 31-bis della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, nonché per gli eventuali incentivi per l'accelerazione dei lavori, sono pari ad almeno il tre per cento delle spese previste per l'attuazione degli interventi compresi nel programma (art.12 d.P.R. n. 554 del 1999). Possono altresì essere previste, tra gli accantonamenti, le eventuali quote di riserva per gli interventi di urgenza e per la esecuzione delle indagini e degli studi necessari a predisporre l'aggiornamento del programma triennale e dell'elenco annuale. Per gli enti pubblici economici, gli accantonamenti costituiscono fondo rischi ai sensi dell'art. 2425 del codice civile, cui si applica l'art. 73 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Ministero dei lavori pubblici - Decreto 4 agosto 2000 Interpretazione autentica del d.m. 5374/21/65 del 21 giugno 2000, pubblicato sulla G.U. del 27 giugno 2000 (G.U. n. 228 del 29 settembre 2000) Visto l'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000, n. 5374/21/65 recante modalità e schemi tipo per la redazione del programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori ai sensi dell'articolo 14 comma 11 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni; Viste le richieste di chiarimenti rappresentate in relazione alle difficoltà operative delle stazioni appaltanti nell'applicazione del predetto decreto ministeriale, con riguardo, tra l'altro, alla procedura di adeguamento degli strumenti urbanistici e alle modalità di formazione delle voci di bilancio destinate alle opere pubbliche e alla attività di progettazione delle stesse; Considerato che tali difficoltà sono state rappresentate anche nel corso della Conferenza Unificata del 3 agosto 2000; Ritenuta la necessità di emanare un atto di interpretazione autentica del decreto ministeriale 21 giugno 2000 atteso che risulta opportuno formalizzare i chiarimenti forniti nelle vie brevi alle regioni e agli enti locali; Ferma restando la piena operatività a partire dalla programmazione per l'anno 2001 delle disposizioni contenute nel predetto decreto ministeriale, secondo quanto ivi previsto; Decreta |
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